Art. 6.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:

          a) i presìdi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie e il quantitativo mensile di materiale da concedere loro gratuitamente;

          b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti e il loro impegno orario per ciascuno di essi;

          c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali e nei servizi pubblici per fare fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione dei soggetti di cui all'articolo 2;

          d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.